Sportello on line

Le vacanze scolastiche sono già iniziate per la maggior parte degli studenti mentre per altri inizia il rusch finale degli esami di stato. Ricordiamo che la prima prova scritta , come previsto già dall’O.M. n. 15/2015, si svolge mercoledì 22 giugno 2016 alle ore 8.30; ha una durata massima di 6 ore. La seconda prova scritta , grafica o scritto-grafica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica si svolge giovedì 23 giugno 2016 alle ore 8.30 ; ha una durata massima di 6 ore e si svolge in un’unica giornata. fermo restando alcune eccezioni.

Nonostante il clima quasi vacanziero, non mancano però i quesiti di varia natura scolastica che arrivano allo sportello on line da genitori della provincia e non che vogliono capire o conoscere i vari meccanismi di partecipazione nella scuola. A seguire un esempio degli argomenti trattati.

Buongiorno

sono un genitore di un bimbo che frequenta una scuola primaria del pavese. La dirigente scolastica ha vietato ai genitori di raccogliere soldi tramite contributo volontario o vendita torte o manufatti. So che le maestre non possono chiedere soldi ai genitori. Ma è mai possibile che se un genitore vuole contribuire di sua spontanea volontà non possa farlo? La scuola necessiterebbe di mouse, contributi per iniziative extra (es. spettacoli o laboratori, iniziative sportive) e moto altro. Se è una regola quella di vietare che i genitori non possono donare materiale o danaro alla scuola, dove sta scritta? c’è una normativa? Inoltre, è vero che non si possono organizzare per esempio vendite a offerta di torte o manufatti all’interno dei locali scolastici ? E’ una decisione discrezionale della dirigenza o è scritto anche in questo caso da qualche parte?

Risposta

Gentile Genitore

da quello che leggiamo si ha l’impressione che si voglia portare avanti un’iniziativa NON condivisa dalla scuola o quantomeno dal suo Dirigente Scolastico . A nostro avviso piuttosto che uno scontro muro contro muro a colpi di codicilli sarebbe  più opportuno trovare un momento di confronto costruttivo per canalizzare le energie di tutti verso il fine comune dell’offerta formativa e dei ragazzi che ne dovrebbero fruire. Per nostra esperienza situazioni non condivise o peggio forzatamente conflittuali, non fanno altro che incrinare ogni futura iniziativa tra la scuola ed i genitori e spesso si riflettono negativamente anche sui figli che frequentano l’istituto.

Ad ogni modo ecco il parere del nostro studio legale per i  quesiti posti:

In merito alla disciplina normativa inerente ai contributi scolastici, dal testo del comma 622 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che stabilisce che: “Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1 e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226”, si evince come i contributi scolastici abbiano natura esclusivamente volontaria; pertanto, detti contributi non possono assolutamente essere richiesti in forma obbligatoria. Più in dettaglio, in ragione del principio di obbligatorietà e gratuità dell’istruzione, non è consentito imporre tasse o richiedere contributi obbligatori alle famiglie di qualsiasi genere o natura per l’espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro), fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime. Pertanto, eventuali contributi per l’arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli alunni possono essere versati dalle famiglie solo ed esclusivamente su base volontaria. Molti sono i documenti ufficiali che permettono di accertare la volontarietà del contributo scolastico. Per fare qualche esempio:

  • Circolare Lucrezia Stellacci – Capo Dipartimento Miur – 7 marzo 2013;
  • Circolare Lucrezia Stellacci – Capo Dipartimento Miur – 20 marzo 2012;
  • Lettera di Giovanni Biondi – Capo Dipartimento Miur – 28 aprile 2011;
  • Intervento ufficiale del 22 gennaio 2011 del Ministero della Pubblica Istruzione;
  • Testo Unico D.Lgs. 297/1994 art. 200 – tasse scolastiche e casi di dispensa;
  • Pagina delle domande frequenti dell’Ufficio Relazioni con il pubblico del Ministero della Pubblica Istruzione.

Alla luce di quanto sopra, è pacifico che la legge consenta forme di contribuzione volontaria da parte dei genitori e che non vi siano normative che vietino detta pratica. Per quanto riguarda il secondo quesito, ovvero se sia possibile organizzare, all’interno dei locali scolastici, vendite ad esempio di torte o manufatti, occorre fare una premessa. Visti gli artt.50 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 – articolo che attribuisce

all’istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l’uso precario e temporaneo dei locali scolastici – , 96 del T.U. 16/4/94 n. 297 e 33, II comma, del Decreto Interministeriale n. 44 del del 1/2/2001 – in base al quale il Consiglio d’Istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed i limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l’attività negoziale prevista dalla stessa disposizione – si evince la possibilità di concedere a terzi l’utilizzazione temporanea e precaria dei locali dell’istituto. Questo, però, solo a certe condizioni. Sulla base delle suddette disposizioni normative, sono stati emessi svariati regolamenti contenenti i criteri per la concessione in uso temporaneo dei locali scolastici. In particolare, risulta chiaro che l’utilizzazione temporanea e precaria dei locali scolastici possa essere concessa a terzi esclusivamente per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell’attività o iniziativa. I locali della scuola possono, inoltre, essere concessi solo per utilizzazioni temporanee e in orari non coincidenti con le ordinarie attività scolastiche. Si sottolinea come le attività didattiche proprie dell’istituzione scolastica abbiano assoluta preminenza e priorità rispetto all’utilizzo da parte degli enti concessionari interessati; detto utilizzo non dovrà in alcun modo interferire con le attività didattiche stesse. Preme puntualizzare che non potranno essere concessi locali scolastici nei confronti di soggetti che perseguono fini di lucro o espletino attività con ambito di interesse privato. Durante l’uso dei locali è vietata la vendita ed il consumo di cibarie e bevande all’interno delle sale. La legge, pertanto, permette ai genitori di organizzare vendite di manufatti o, comunque, di altri lavoretti in quanto, con suddette attività, non verrebbe perseguito alcun fine di lucro; anzi si apporterebbe un aiuto ed un miglioramento all’istituto scolastico, in quanto dette attività sarebbero finalizzate alla raccolta di fondi da destinare alla medesima scuola. Risulta chiaro, invece, dagli articoli dei vari regolamenti, che è vietato vendere e consumare cibarie e bevande all’interno dei locali scolastici; ne consegue, quindi, che non appare oggi consentito ai genitori organizzare vendite di torte all’interno dell’istituto.

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Sono state pubblicate nella sezione “FAQ Genitori” le vostre ultime domande e relative risposte riferite ai seguenti argomenti:

  • le verifiche si possono portare a casa? (area tematica 1)
  • privacy ed e-mail dei genitori (area tematica 1)
  • commissione mensa e sue prerogative (area tematica 3)
  • numero accompagnatori per viaggi di istruzione (area tematica 5)

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