Tipi di Associazione

COSA E’ UN ENTE NON PROFIT?
Si può ritenere di essere in presenza di un Ente Non Profit (e quindi senza scopo di lucro) qualora ricorrano, in sintesi, a prescindere dalla forma giuridica assunta dal soggetto (che può essere associazioni, fondazione, comitato, etc…), i seguenti elementi:

  • perseguimento di uno scopo ideale, in assenza di finalità lucrative;
  • divieto di distribuzione di utili.

E’ quindi fondamentale che i soggetti non profit utilizzino, in via esclusiva, i propri fondi per perseguire i fini previsti dallo statuto. Ad esempio sarebbe in contrasto con la natura di un ente non profit il fatto che le eventuali eccedenze di bilancio o le somme residuate in seguito allo scioglimento dell’ente venissero in qualsiasi modo, anche indiretto, distribuite fra i soci.

COS’E’ UN’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO?
In generale sono considerate organizzazioni di volontariato (OdV) tutti quegli organismi liberamente costituiti al fine di svolgere un’attività senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà e che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

COS’E’ UN’ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO?
Sono considerate Associazioni Senza Scopo di Lucro le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi ed i loro coordinamenti o federazioni, costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore prevalentemente degli associati ma anche di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.
Le Associazioni Senza Scopo di Lucro si avvalgono prevalentemente delle attività prestate volontariamente e gratuitamente dai propri aderenti, pur ammettendo la possibilità di retribuire lavoro dipendente ed autonomo. Tra le risorse economiche si prevedono espressamente i proventi derivanti da attività commerciali, purché svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

COSA E’ UN’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE?
La figura dell’associazione di promozione sociale è stata introdotta nel variegato mondo del non profit con la legge n. 383 del 2000. Questa normativa cerca di inquadrare le associazioni che operano sul territorio nazionale, regionale o provinciale, per fini di utilità sociale (ambito più ampio di quello in cui sono inserite le associazioni di volontariato e le Onlus). Come previsto viene richiesta la conformità dello statuto ai principi ispiratori della legge ed in particolare alle indicazioni contenute negli artt. 2 e 3 della L. 383/2000. Fra gli elementi caratterizzanti la nuova normativa va segnalata la previsione (art. 6 comma 2) della responsabilità sussidiaria (e non più solidale) dei soggetti che abbiano assunto obbligazioni in nome e per conto dell’associazione di promozione sociale nei confronti dei terzi creditori.
In sostanza i creditori di un’associazione di promozione sociale, prima di poter agire nei confronti di coloro che abbiano agito in nome e per conto dell’associazione, dovranno necessariamente far valere i loro diritti prima sul patrimonio dell’associazione. Solo nel caso in cui tale azione risulti infruttuosa potranno rivalersi nei confronti di tali soggetti.

COS’E’ UNA FONDAZIONE?
E’ un ente privato, senza finalità di lucro, con una propria sorgente di reddito che deriva normalmente da un patrimonio. Questo ente, dotato di una propria organizzazione e di propri organi di governo, usa le proprie risorse finanziarie per scopi educativi, culturali, religiosi, sociali o altri scopi di pubblica utilità, sia sostenendo persone ed enti (fondazione di erogazione) sia organizzando e gestendo direttamente i suoi programmai (fondazione operativa).

Primo passo comune a tutti i tipi di enti non profit consiste nel dotarsi di un atto costitutivo, che rappresenta il contratto col quale i soci fondatori costituiscono l’associazione, e del relativo statuto, che ne elenca norme e regole di funzionamento:

MODELLi DI ATTO COSTITUTIVO

- L’atto costitutivo di una Associazione di promozione sociale
- L’atto costitutivo di una Organizzazioni di volontariato

MODELLi DI STATUTO

- Lo statuto di una Associazione di promozione sociale
-
Lo statuto di una Organizzazione di volontariato

Il secondo passo è recarsi all’Ufficio delle Entrate… …per richiedere il codice fiscale

Una volta costituita in forma scritta l’associazione, è necessario darne comunicazione all’Ufficio delle Entrate attraverso la richiesta gratuita del codice fiscale. Visualizza l’elenco degli Uffici delle Entrate della provincia di Varese. Il codice fiscale sarà richiesto dal presidente dell’associazione e sarà altra cosa rispetto al suo personale: per questo motivo va richiesto da tutte le associazioni anche da quelle che non svolgono alcuna attività imponibile ai fino tributari. Attraverso il codice fiscale l’associazione acquisterà autonomia tributaria e potrà registrare l’atto costitutivo e lo statuto, farsi rilasciare fattura per gli acquisti, compilare eventuali dichiarazioni fiscali, versare le ritenute d’acconto, ecc. Il modulo con il codice fiscale dell’associazione contiene anche i dati relativi al Presidente e alla sede legale: ogni volta quindi che cambia il Presidente o viene trasferita la sede, deve esserne data comunicazione all’Ufficio delle Entrate affinché vengano cambiati (naturalmente il numero di codice fiscale resta invariato).
La Partita IVA, diversamente dal codice fiscale, identifica un soggetto che svolge abitualmente e professionalmente un’attività commerciale ai fini fiscali: mentre tutti devono possedere il codice fiscale solo le associazioni che svolgono abitualmente attività commerciali devono dotarsi della Partita IVA. Se l’associazione intende, quindi, avviare anche un’attività commerciale (conforme al suo fine istituzionale ed esclusivamente a supporto della stessa), insieme al codice fiscale dovrà aprire anche la partita IVA.

…e per registrare i documenti

Non essendo prevista una forma particolare per l’atto costitutivo di un’associazione non riconosciuta, è possibile registrarlo semplicemente presso l’Ufficio del Registro della propria zona in modo da fargli acquistare la forma giuridica di scrittura privata registrata. Viceversa, qualora l’associazione possegga un patrimonio e voglia conseguire la personalità giuridica, dovrà stipulare l’atto in forma di atto pubblico alla presenza di un notaio.
Prima di richiedere all’ufficio la registrazione della scrittura privata, si devono pagare le imposte di registro utilizzando il modello F23 (le organizzazioni di volontariato che si iscrivono al Registro del Volontariato ne sono esenti salvo per i diritti di segreteria che sono a carico di tutti): il pagamento va effettuato in banca, alla posta o presso il concessionario della riscossione.
Una volta effettuato il pagamento, il contribuente deve presentare all’Ufficio:

  • gli atti da registrare (atto costitutivo e statuto) in duplice copia originale: su ognuno dei documenti va applicata una marca da bollo da 16,00 euro ogni 4 facciate (se fogli uso bollo) oppure ogni 100 righe. Le Organizzazioni di volontariato e le Onlus ne sono esenti.
  • i modelli di richiesta di registrazione (modello 69 ).
  • la ricevuta di versamento (copia del modello F23).

L’Ufficio registra l’atto, trattiene un originale e restituisce l’altro.

… il modello EAS

Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dalle associazioni in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili ai fini fiscali: per usufruire di questa agevolazione, è però necessario che entro 60 giorni dalla data di costituzione le associazioni trasmettano (esclusivamente in via telematica) all’Agenzia delle Entrate mediante il modello EAS (Enti Associativi) i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.

Per inoltrare il modello EAS esistono due alternative:

  • direttamente da parte dell’associazione se ha accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • avvalendosi di un intermediario abilitato dall’Agenzia delle Entrate (professionisti, Caf, ecc).

Attenzione che in caso di modifiche dei dati inviati, salvo le eccezioni previste dalla normativa, le associazioni sono obbligate a presentare nuovamente il modello con le variazioni intervenute entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica dei dati medesimi.

Per chi fosse interessato a saperne di più è possibile contattare il Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Varese (CESVOV) che vi potrà supportare dal punto di vista esemplificativo, giuridico, tecnico e fiscale allo scopo di facilitare l’iscrizione alla relativa sezione del Registro Provinciale.