Comitato di Valutazione

La legge 107 al comma 126 evidenzia che, per la valorizzazione del merito del personale docente, a decorrere dall’anno 2016 viene costituito presso il Miur un apposito fondo del valore di 200 milioni di euro rinnovato di anno in anno. Un decreto specifico del Ministro ripartirà il fondo a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo. Comunque il livello medio di finanziamento per ogni scuola su cui è possibile iniziare a fare delle ipotesi è di mediamente 24.000 euro. Il fondo è indirizzato a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti sui posti della dotazione organica (posti comuni, sostegno, irc). Viene definito “bonus” in quanto è da considerare come una retribuzione accessoria che può essere confermata o non confermata di anno in anno in relazione ai criteri stabiliti e alle valutazioni ricevute

COMPOSIZIONE ED OPERATIVITA’

Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:
a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
c) un componente esterno individuato dall’Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
Una norma di carattere generale sulla costituzione degli organi collegiali (art. 37 del Testo Unico) prevede che l’organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Ciò vale, ad esempio, se il Consiglio d’Istituto o il Collegio dei docenti non provvede volontariamente alla scelta dei componenti di sua spettanza. Il Comitato è interamente costituito non solo quando il Collegio dei docenti ha espresso i suoi due rappresentanti e il Consiglio d’istituto ha scelto i tre componenti di sua competenza, ma quando anche l’Ufficio scolastico regionale ha designato il componente esterno tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. A composizione completata, è opportuno che il dirigente scolastico provveda alla formale costituzione del Comitato, tenendo conto delle scelte e designazioni dei tre soggetti istituzionali. Lo stesso dirigente scolastico, quale presidente del Comitato di valutazione, provvede alla convocazione per l’insediamento. La norma generale sugli organi collegiali, relativa alla validità delle convocazioni e delle decisioni, è contenuta nell’art. 37 del Testo Unico. Prevede due momenti successivi: la validità della seduta e la validità delle deliberazioni. La seduta del Comitato regolarmente convocato è valida quando interviene almeno la metà più uno dei componenti in carica. Poiché i componenti del Comitato sono sette (se tutti in carica), la seduta è valida se vi intervengono almeno quattro componenti. In tal caso il presidente, constatata la presenza del numero legale, può dare avvio ai lavori. Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese; la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti presenti. Nella seduta di insediamento è opportuno che il Comitato definisca la natura del voto validamente espresso, precisando, in particolare, se l’astensione può essere considerata una manifestazione di “volontà valida”.

CRITERI

I criteri vengono stabiliti dal Comitato di valutazione mentre l’assegnazione della somma, sulla base di una motivata valutazione, spetta al Dirigente scolastico. È indubbio che la maggior o minor definizione dei criteri implicherà la minor o maggior discrezionalità del Dirigente scolastico, ma queste decisioni sono lasciate all’autonomia gestionale delle istituzioni scolastiche. Non ci sono cifre di riferimento in quanto il tutto è determinato dai criteri del Comitato e dall’applicazione attraverso i rilievi e le valutazioni del Dirigente. Comunque, bisogna tenere in considerazione che il fondo è indirizzato specificatamente al merito professionale del personale docente, prefigurando di conseguenza dei criteri che sappiano effettivamente rilevarlo e valutarlo per poi promuoverlo e valorizzarlo. Più i criteri saranno condivisi ma nello stesso tempo stringenti, puntuali, rilevabili, misurabili, valutabili più probabilmente implicheranno una differenziazione fra i docenti e nello stesso tempo un consenso in quanto andranno effettivamente a premiare il merito.

PROCEDURE PER LA SCELTA COMPONENTI

La legge 107/2015 non indica procedure e modalità per la scelta dei componenti proprio per favorire l’autonomia delle istituzione scolastiche. Pertanto è competenza dell’istituzione scolastica definire in modo autonomo come “scegliere” i componenti. Il Collegio Docenti ed il il Consiglio d’istituto possono autonomamente definire le modalità di scelta, prevedendo od escludendo autocandidature, presentazione di liste, proposte di candidature, ecc. Trattandosi di scelta di persone, si ritiene, comunque, necessaria la votazione a scrutinio segreto. Gli eleggibili dal Consiglio di Istituto non devono necessariamente far parte dell’ambito del Consiglio, in quanto la “rappresentanza” può essere intesa in senso lato, come possibile individuazione di rappresentanti anche all’esterno del Consiglio (es., membro di Consiglio di classe, ecc.). Il componente esterno è nominato dall’Ufficio scolastico regionale fra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

VALUTAZIONE

La legge 107/2015, comma 129, non lascia dubbi interpretativi in merito a chi abbia titoli per definire i meriti valutativi: è il comitato che individua autonomamente i criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di indicatori esplicitati dalla legge stessa. Nell’adozione dei criteri valutativi il Comitato è quindi pienamente autonomo e opera senza vincoli di sorta. Tuttavia il Comitato può discrezionalmente e senza vincolo decidere di considerare eventuali proposte presentate dagli organi collegiali d’istituto o da altro soggetto (assemblea dei genitori, degli studenti). La legge 107/2015 individua come base per la definizione dei criteri valutativi tre distinte aree. Più specificatamente:

  1. qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
  2. risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
  3. responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

In linea generale è opportuno che il Comitato operi su tutte e tre le aree, eventualmente assegnandovi valore e pesi diversi. È altrettanto opportuno che non vengano individuate altre aree diverse da quelle indicate dalla legge, mutuandole, ad esempio, da contesti istituzionali di altra natura. In considerazione delle caratteristiche organizzative e strutturali dell’istituzione scolastica, il Comitato può eventualmente decidere, con adeguata motivazione, di definire criteri valutativi non per tutte e tre le aree in cui si esplica la qualità professionale degli insegnanti. In una logica di trasparenza, tali decisioni preliminari, unitamente ai criteri che verranno successivamente adottati, è opportuno che vengano resi pubblici. Il Comitato non ha alcun vincolo di ripartizione di quote per settore scolastico, pur essendo, ad esempio, quasi sempre minoritario negli istituti comprensivi il settore della scuola dell’infanzia. L’assenza di qualsiasi vincolo normativo in materia lascia piena autonomia decisionale da parte del Comitato che opera avendo a riferimento soltanto le tre aree di esercizio della professionalità indicate dalla legge. Anche tale criterio di ripartizione è opportuno che venga reso pubblico.